A norma dell'art. 1226 del codice civile se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice lo liquida con valutazione equitativa. A fornire chiarimenti sulla portata della norma è intervenuta ora la terza sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza 3593/2010) specificando che la parte può rivolgere al giudice richiesta di liquidazione equitativa anche se in precedenza aveva specificamente indicato le singole voci di danno. La richiesta al giudice di procedere alla valutazione equitativa dopo la precisa indicazione quantitativa delle singole voci di danno, non configura, secondo la Corte, in difetto di un'esplicita indicazione in tal senso, una domanda di somme eventualmente maggiori, ma costituisce univocamente un "richiesta al giudice di effettuare, appunto, la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., per il caso che esso non possa essere provato nel suo preciso ammontare". Sotto questo profilo non si configura alcun vizio di ultrapetizione come una della parti aveva prospettato anche nel processo di appello.

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