Il Notaio ha l'obbligo di indicare nel rogito di compravendita il prezzo pattuito dalle parti. E ciò anche se la mancata indicazione del prezzo non determina la nullità della vendita. Il comportamento del Notaio resta comunque censurabile sotto il profilo deontologico giacchè rende meno protetta la posizione del venditore nel caso in cui si pongano problemi di risoluzione o di rescissione del contratto. La decisione è della terza sezione civile della Corte che con sentenza n. 5065/2010 ha anche ricordato quanto in precedenza dai giudici di merito. La Corte territoriale aveva parlato di una procurata "instabilità" giuridica degli atti rogati. Il Notaio aveva sostenuto di aver inviato le parti a fare i pagamenti non in contanti ma mediante assegni bancari o circolari di cui avrebbero dovuto tenere una fotocopia. Ciò però non lo esime da responsabilità perchè in tal modo il Rogito ha avuto lo scopo evidente di avvantaggiare sotto il profilo fiscale l'acquirente e ciò si pone in contrasto con il principio dell'equidistanza dagli interessi delle parti che deve caratterizzare l'opera professionale del notaio.
La decisione è della terza sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 5065/2010
Articoli correlati
-
-
12-09-2017
Acquisto casa: cosa cambia col deposito del prezzo dal notaio
La novità introdotta dalla legge sulla concorrenza è contornata da incertezze applicative -
-
-
18-12-2020
Il preliminare di compravendita è un contratto con il quale una parte si impegna a vendere un bene a un'altra parte, che si impegna ad acquistarlo
In evidenza oggi
- Testamento olografo: la perizia grafologica da sola non basta
- Assegno bancario: chi firma deve pagare
- Separazioni: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
- Tlc su terreni con uso civico: sì al vincolo paesaggistico
- TFR, dal 1° luglio 2026 cambia tutto: come funziona la nuova adesione automatica ai fondi pensione
