Rescissione del contratto
La rescissione del contratto è un'azione disciplinata dagli artt. 1447-1452 del codice civile con cui si fanno venire meno gli effetti del contratto se lo stesso è iniquo perché concluso in stato di pericolo o di bisogno
- Cos'è la rescissione del contratto
- Rescissione e risoluzione del contratto: differenze
- Rescissione contratto concluso in stato di pericolo
- Rescissione contratto per lesione ultra dimidium
- La rescissione della divisione
- Prescrizione dell'azione di rescissione
- Giurisprudenza sulla rescissione del contratto
Cos'è la rescissione del contratto
La rescissione del contratto è un istituto previsto e disciplinato dagli artt. 1447 - 1452 del codice civile. Essa fa venire meno gli effetti del contratto nel momento in cui si verifica una delle ipotesi espressamente previste dalla legge.
Rescissione e risoluzione del contratto: differenze
La rescissione non va confusa con la risoluzione del contratto, anche se in entrambi i casi si mette fine al vincolo contrattuale. I presupposti e le conseguenze legali della rescissione e della risoluzione del contratto sono infatti del tutto diversi.
Con la rescissione, spesso confusa anche con l'annullabilità del contratto, il legislatore non vuole tutelare la libertà del contrente, ma garantire l'equità dell'accordo.
Vediamo perché.
Rescissione contratto concluso in stato di pericolo
Il primo caso in cui il contratto può essere rescisso è previsto dall'art. 1447 c.c, che così dispone: “1. Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata. 2. Il giudice nel pronunciare la rescissione può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.�?
Trattasi dell'ipotesi del contratto concluso in stato di pericolo. La norma consente alla parte che ha assunto un'obbligazione contrattuale di richiedere giudizialmente la rescissione dell'accordo se le condizioni dello stesso risultano inique e l'iniquità è stata determinata dalla necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.
Nel pronunciare la rescissione, il giudice, se lo ritiene opportuno, può assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata, poiché lo stato di pericolo non è dipeso da un fatto riconducibile a quest'ultima.
Rescissione contratto per lesione ultra dimidium
Il secondo caso in cui si può azionare l'azione rescissione del contratto è quella per lesione ultra dimidium, la cui disciplina è contenuta nell'art. 1448 c.c.
Questo articolo dispone in particolare che:
“1. Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.
2. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
3. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.
4. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.
5. “Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione�?.
Analizzando la norma emerge che questo tipo rescissione non può essere applicata ai contratti aleatori (ossia a quei contratti che per loro natura sono soggetti a un alto tasso di rischio).
Ogni qual volta inoltre si riscontri una sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è la conseguenza dello stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.
Per essere giuridicamente rilevante ai fini della legittimazione relativa all'azione de quo, la lesione, non solo deve essere attuale, ossia perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta, ma deve, altresì, eccedere la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
Il codice civile però, in base a quanto previsto dall'art. 1450 c.c., accorda al contraente contro il quale è domandata la rescissione, la possibilità di evitarla, se offre di modificare in contratto nella misura sufficiente a ricondurlo ad equità.
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La rescissione della divisione
L'ultima comma dell'art. 1448 c.c. appena analizzato, che si occupa della rescissione per lesione, precisa che la disciplina in esso contenuta non si applica alla divisione.
La rescissione della divisione in effetti trova la sua specifica disciplina nell'art. 763 c.c. che dispone al riguardo:
“1. La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto.
2 La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante.
3 L'azione si prescrive in due anni dalla divisione�?.
La rescissione della divisione può essere fatta quindi valere nel termine di prescrizione di due anni dalla divisione stessa ed essa è ammessa quando l'erede, anche per testamento, viene leso nella sua quota nella misura oltre il quarto di quanto gli spetta.
Prescrizione dell'azione di rescissione
Per potere ottenere la rescissione del contratto occorre però agire in fretta, ossia rispettare il termine di prescrizione di un anno, che decorre dalla conclusione del contratto. Termine di prescrizione che è il medesimo del reato commesso se, come dispone l'art. 1449 c.c. il fatto commesso costituisce un illecito penale.
Giurisprudenza sulla rescissione del contratto
Alcune delle più recenti e significative sentenze della Cassazione sulla rescissione contrattuale:
Prova lesione e stato di bisogno
I requisiti dell'azione di rescissione (lesione, stato di bisogno, approfittamento) sono distinti l'uno dall'altro, non possono ritenersi l'uno necessariamente implicato dall'altro, e dunque vanno provati in modo autonomo. Né può dirsi che, di per sé, l'uno costituisca elemento presuntivo dell'altro. La conoscenza dello stato di bisogno non è di per sé prova dell'approfittamento (cosi come non lo è la conoscenza della lesione ultra dimidium), occorrendo la dimostrazione che l'acquirente ha inteso avvantaggiarsi delle situazioni in cui versava l'altra parte.
Cassazione n. 18747/2019
Rescissione del contratto di lavoro
Nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, la volontà delle parti di realizzare l'interesse alla cessazione dei suoi effetti può essere attuata soltanto mediante il negozio unilaterale di recesso (licenziamento e dimissioni), con la conseguenza che, sebbene si sia in presenza di un contratto a prestazioni corrispettive, non si applica la disciplina della rescissione, della risoluzione per inadempimento o per eccessiva onerosità, sicché, in difetto di una specifica autorizzazione legislativa ad incidere sulla materia dell'estinzione del rapporto di lavoro, all'autonomia delle parti (individuali o collettive) non è dato inserire clausole di durata del rapporto (fuori dei casi previsti dalla legge) e neppure condizioni risolutive ai sensi dell'art. 1353 cod. civ. o condizioni risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 cod. civ." (Cass. n. 27058 del 2013).
Cassazione n. 33035/2018
Nesso tra stato di bisogno e determinazione del contraente
Ai fini dell'azione di rescissione per lesione, lo stato di bisogno, di cui all'art. 1448 c.c., pur potendo consistere anche in una situazione di difficoltà economica, tuttavia non può prescindere da un nesso di strumentalità tale da incidere sulla libera determinazione del contraente, in mancanza degradandosi, nella possibilità della libera scelta dei mezzi, a quella mera esigenza della realizzazione più conveniente del fine perseguito dal contraente che è presente in ogni negozio.
Cassazione n. 15338/2018
Rescissione per lesione ad libitum
Sulle “condizioni indispensabili per pervenire all'accoglimento dell'azione di rescissione contrattuale per asserita lesione "ultra dimidium", per come contemplate nei primi tre commi dell'art. 1448 c.c. La giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che la suddetta azione richiede la simultanea ricorrenza di tre requisiti e cioè l'eccedenza di oltre la metà della prestazione rispetto alla controprestazione, l'esistenza di uno stato di bisogno, che funzioni come motivo dell'accettazione della sproporzione fra le prestazioni da parte del contraente danneggiato e, infine, l'avere il contraente avvantaggiato tratto profitto dall'altrui stato di bisogno del quale era consapevole. Sulla base di tale imprescindibile presupposto complessivo è, altresì, importante chiarire che fra i tre predetti elementi non intercede alcun rapporto di subordinazione od alcun ordine di priorità o precedenza, per cui riscontrata la mancanza o l'omessa dimostrazione dell'esistenza di uno dei tre elementi, diviene superflua l'indagine circa la sussistenza degli altri due e l'azione di rescissione deve essere senz'altro respinta.
Cassazione n. 15338/2018
Data aggiornamento: 28 giugno 2022