Un lavoratore, dipendente di una compagnia assicurativa, reagiva con pugni e calci, alle frasi ingiuriose rivolte dal collega nei propri confronti, all'interno del luogo di lavoro. Veniva quindi licenziato e impugnava il licenziamento. La questione finiva in Cassazione, la quale con l'ordinanza n. 2390/2010 rigettava il ricorso. La S.C. ribadiva che il giudizio di proporzionalità della sanzione inflitta al lavoratore alla gravità dell'illecito contestato è riservata al giudice del merito e non è censurabile in Cassazione, se adeguatamente motivato. Nel caso di specie, il giudice del merito aveva adeguatamente motivato la sua decisione osservando che, dalle prove raccolte, era risultato che il ricorrente aveva tenuto un comportamento, quale l'aggressione fisica del collega, di gran lunga più riprovevole di quello tenuto dal collega, il quale si era limitato a ingiurie verbali, ragione per cui il licenziamento era certamente giustificato.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 2390/2010
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