Con la sentenza n.1194 del 2010, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione, in tema di controversia relativa al rimborso dell'Irap di un contribuente per difetto del presupposto impositivo, ha stabilito che l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta dell'Irap soltanto qualora si tratti si attività non autonomamente organizzata. Gli Ermellini, motivando la sentenza
per relationem e rigettando il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, hanno inoltre affermato che il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente sia il responsabile dell'organizzaizone, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzaizone, oppure si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui. "Costituisce onere del contribuente - ha concluso la Corte rifacendosi alla sentenza n.3677 del 2007 - che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare prova dell'assenza delle predette condizioni".

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