La Cassazione, con sentenza del 17 settembre 2008, n. 23744 ha precisato che gli elementi della continuazione e del coordinamento, che caratterizzano il rapporto di lavoro cosiddetto parasubordinato (art. 409, n. 3, c.p.c.) quale rapporto di durata, comportano uno svolgimento di prestazioni lavorative idoneo ad incrementare scienza ed esperienza, ossia le capacità professionali, del prestatore, con la conseguenza che anche questi, a somiglianza del lavoratore subordinato in base all'art. 2103 c.c., può vantare nei confronti del committente ed in base al titolo costitutivo del rapporto un diritto soggettivo all'effettiva esecuzione delle prestazioni nonché, in caso di lesione, il diritto al risarcimento del danno da perdita o mancato incremento di capacità di lavoro o da deterioramento dell'immagine professionale.
La Cassazione Sez. lav., con sentenza del 17 settembre 2008, n. 23744
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20-01-2022
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