La Cassazione civile, sez. lav. (sentenza n. 5217/2009) ha stabilito che il rapporto di lavoro del dipendente che esibisca la congiunta evenienza dello svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e del disimpegno delle stesse presso la struttura centrale dell'organizzazione, ha natura pubblicistica, essendo i caratteri di detta attività esattamente identici a quelli propri dei lavoratori legati al CONI da rapporto di pubblico impiego e comandati o distaccati presso le Federazioni sportive ai sensi dell'art. 14, comma 3, legge n. 91/81.
La Cassazione civile, sez. lav. (sentenza n. 5217/2009)
Articoli correlati
-
26-05-2019
La natura delle federazioni sportive
La legislazione sulle federazioni sportive, la cosiddetta natura mista e il riconoscimento di organismo di diritto pubblico. Analisi e commento di un argomento di diritto sportivo attuale e dibattuto
In evidenza oggi
- Bonifico tra parenti: attenzione al Fisco, ora potrebbe chiederti di pagare l'8% di “tasse”
- Visite mediche, stop al ticket se hai una di queste malattie croniche, e più esami gratis se sei incinta: ecco l’elenco
- Messa alla prova: legittima l’esclusione per traffico di influenze e turbativa d’asta
- Amministratore di sostegno, quando scatta la revoca
- Legge 104, potrai avere fino a 4.800 euro l’anno esentasse se sei un caregiver e accudisci un familiare disabile: novità
