La quinta sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza 2404/2010) ha dato il via libera al prestito tra amici. Non è esercizio abusivo del credito.
La pronuncia chiarisce la portata dell'art. 132 del D.lgs. 385/1993 e richiama l'art. 106 dello stesso decreto per precisare cosa debba intendersi per attività finanziaria. In essa vi rientra sicuramente l'erogazione di prestiti e finanziamenti ma, annotano i supremi giudici, per integrare questa fattispecie di reato è necessario che l'attività sia svolta nei confronti del pubblico e non si tratti quindi di una erogazione fatta in via occasionale. Non è dunque reato fare un mutuo ad un amico.
A nulla rileva poi la misura del prestito scrive la Corte. Non è questione di "quantità". Ciò che rileva ai fini penali è che vi sia un'attività rivolta a un numero indeterminato di persone.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Contributi volontari INPS 2026: quanto bisogna pagare per non perdere anni di pensione
- Concordato in continuità: la Corte d'Appello di Bari revoca l'omologa forzosa
- Manomissione braccialetto elettronico, misure cautelari aggravate
- Divisione ereditaria, la villa non è divisibile: il tribunale la assegna al coerede con la quota maggiore
- Affitti a canone concordato, obblighi delle associazioni



