Lo ha chiarito la Corte di Cassazione (sent. n. 2312/2003) escludendo ogni ipotesi di responsabilità contrattuale
Il gestore di un ristorante non risponde dei danni subiti da un cliente a seguito dell'attività pericolosa svolta da altri clienti all'interno dello stesso locale. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione (sent. n. 2312/2003) escludendo ogni ipotesi di responsabilità contrattuale. Nella fattispecie esaminata dalla Corte alcuni avventori avevano preso a lanciare piatti sul pavimento in occasione del capodanno. I Giudici hanno ritenuto che non esiste alcun nesso causale tra l'evento produttivo del danno e la prestazione di servizio oggetto del contratto posto che non rientra tra le obbligazioni a carico del gestore del ristorante l'obbligo di far cessare ogni attività pericolosa posta in essere dagli avventori, specie se lo stesso danneggiato sia compartecipe dell'attività dalla quale gli sia derivato il danno.

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