La Corte di Cassazione assolve il finanzato che ruba il cellulare a un amico per motivi di gelosia. A spezzare una lancia in favore del "ladro geloso" è la IV Sezione penale (sentenza n. 47997/2009) che ha assolto dall'accusa di furto un 26enne che era stato denunciato per aver sottratto il cellulare ad una amico per impedirgli di inviare messaggini alla sua fidanzata. Secondo la Corte nel caso di specie non è possibile una condanna per il reato di cui all'articolo 624 c.p. in quanto la sottrazione del cellulare non era finalizzata "a trarne profitto" ma semplicemente a "mettere in difficolta' la vittima nell'invio di sms alla sua ragazza". Già in primo grado il ragazzo era stato assolto "perche' il fatto non costituisce reato". Secondo il Tribunale l'impossessamento del cellulare era avvenuto nell'ambito di una lite "determinata dalla gelosia per dissuadere la vittima dall'insidiare con corteggiamenti la sua fidanzata". La procura
, ricorrendo in Cassazione ha sostenuto che il furto "puo' consistere anche in una utilita' o in un vantaggio di natura non patrimoniale". Gli Ermellini hanno prò rilevato che "la sottrazione di un oggetto fatta con intento puramente scherzoso non puo' integrare l'ipotesi di furto, in quanto l'intento 'ioci causa' essendo incompatibile con il fine di trarre profitto, esclude il dolo specifico". La Corte chiarisce infine che "la condotta posta in essere non era finalizzata a percepire dalla cosa asportata un immediato e diretto profitto, ma solo in via mediata, inducendo una difficolta' alla vittima per inviare sms alla ragazza".

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