La Cassazione (sentenza n. 21119/2009) afferma che il mancato rispetto del termine equivale a mancato invio, anche nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo, con conseguente applicabilità della relativa sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
La Cassazione (sentenza n. 21119/2009) si pronuncia sull'obbligo di tempestiva comunicazione da parte del datore di lavoro al Centro per Impiego dell'instaurazione di un rapporto di lavoro
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