Per la Cassazione interessi e sanzioni prescritti in cinque anni, salvo per le seconde l'intervento di una sentenza passata in giudicato. Termine decennale per i contributi

Prescrizione sanzioni e interessi cartelle esattoriali

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Deve ritenersi prescritta la pretesa tributaria per i crediti relativi a interessi e sanzioni se è decorso il termine quinquennale, nonostante non sia invece quello decennale previsto per i tributi. Gli interessi, infatti, integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale. Invece, il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie si prescrive entro il termine di 10 anni se derivante da sentenza passata in giudicato.

Questi i chiarimenti forniti dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza 20955/2020 (sotto allegata) respingendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione avverso la sentenza della CTR che aveva confermato l'avvenuta prescrizione quinquennale per le sole sanzioni e interessi oggetto delle cartelle esattoriali impugnate da una contribuente e aventi ad oggetto tributi vari non pagati. Con riferimento ai tributi, invece, la CTR riteneva non decorso il termine decennale di prescrizione.

Prescrizione quinquennale sanzioni e interessi

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In Cassazione Ader contesta la decisione ritenendo che il giudice a quo abbia erroneamente applicato alle sanzioni applicate contestualmente ai tributi, nonché agli interessi da ritardato pagamento, il termine di prescrizione quinquennale.

Gli Ermellini ricostruiscono la disciplina normativa richiamando, in primis, l'art. 20, terzo comma, del d.lgs. n. 472/1997 il quale stabilisce che "il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni". A sua volta, si evidenzia come anche l'art 2948, primo comma, n. 4, c.c. affermi che "si prescrivono in cinque anni: (...) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".

In precedenza, la stessa Cassazione ha avuto modo di puntualizzare che "il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza

passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario" (cfr. Cass 12715/2016 e 12715/2009).

Interessi dovuti per il ritardo integrano un'obbligazione autonoma

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In materia di interessi, inoltre, è stato precisato anche che quelli "dovuti per il ritardo nella loro esazione, i quali integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, c.c." (Cass. 30901/2019, n. 14049/2006).

La CTR, nel riconoscere la prescrizione quinquennale delle sanzioni, anche irrogate contestualmente, all'accertamento del tributo e degli interessi, si è quindi uniformata alla normativa vigente e ai principi giurisprudenziali sopra indicati. Da qui il rigetto del ricorso.

Scarica pdf Cassazione Civile, ordinanza n. 20955/2020

Foto: 123rf.com
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