La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 23396/2009) ha stabilito che il marito deve dichiarare anche quanto percepito dalla moglie nell'azienda di famiglia. Non c'è in questi casi la doppia imposizione.
Secondo gli Ermellini “è indubbiamente esatto che ai sensi della'rt. 60 DPR 917/86 non sono ammessi in detrazione i redditi da lavoro del coniuge, e che i compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito del percipiente; senonché il percipiente si identifica con il coniuge, né il reddito in questione rimane escluso dalla tassazione; ragione per cui il reddito in questione deve essere esposto dal dichiarante in aggiunta al proprio ovvero ‘sommato' a questo, conformemente a quanto asserito dalla Commissione di appello”.
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