Rispondendo all'interpello 12.10.2009 n. 70 il ministero del lavoro ha chiarito che in costanza di sospensione totale del rapporto del rapporto di lavoro come nel caso della Cig, non risulta possibile avanzare la richiesta di congedo straordinario per assistere un familiare portatore di Handicap. Se la domanda è presentata prima della sospensione dal lavoro totale o parziale, è possibile accedere all'istituto del congedo sia ai fini della fruizione del periodo, sia per quel che riguarda l'erogazione della relativa indennità. Il lavoratore non percepirà il contributo integrativo previsto per la Cig.
Nel caso, invece di richiesta durante la sospensione parziale dell'attività lavorativa per Cig, il lavoratore continua a percepire il trattamento d'integrazione salariale già in corso per le ore di sospensione ed ha diritto all'indennità prevista per il congedo.
L'indennità va calcolata con riferimento all'ultima retribuzione corrisposta “ al netto” del trattamento integrativo.
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