La Cassazione ha detto stop ai licenziamenti facili ed in particolare a quei licenziamenti per "per sopravvenuta inidoneita' fisica". Secondo gli ermellini un giudice può dichiarare illegittimo il licenziamento "intimato per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni assegnate" se il datore di lavoro non ha accertato la possibilità di assegnare al dipendente mansioni diverse e di pari grado. Il caso esaminato da Piazza Cavour (sentenza n. 21710/2009) riguarda un'azienda di servizi pubblici che aveva licenziato un proprio dipendente considerandolo in idoneo a svolgere le mansioni assegnategli a causa di un'allergia alle vernici. Il lavoratore che inizialmente era stato assunto come addetto alle pulizie era stato poi assegnato alla segnaletica stradale e successivamente licenziato per il suo problema allergico. Già nella fase di merito la Corte d'Appello aveva considerato illegittimo il licenziamento
perché inflitto attraverso un "indebito sindacato di scelte riservate alla discrezionalita' dell'imprenditore" sulla base dell'art. 41 della Costituzione. La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello evidenziando che correttamente si è ritenuta "illegittima la perdita del posto di lavoro da parte di una persona che, assegnata a mansioni pacificamente nocive per la sua salute, avrebbe potuto cambiare le proprie mansioni con altre di pari livello assegnate ad altri lavoratori, senza pregiudizio per costoro e senza mutamenti dell'organico aziendale".

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