Avv. Roberto Cataldi |

Cassazione: madre separata non favorisce incontri dei figli con il padre? Scattano le manette

Giro di vite nei confronti delle madri separate che non favoriscono gli incontri con l'altro genitore. Poco importa che il figlio abbia mostrato "ritrosia" ad incontrare il padre. Una mamma si deve comunque prodigare affinchè si rispettino i provvedimenti del giudice in relazione agli incontri con l'altro genitore. Un atteggiamento del genere, infatti, spiega la Corte, lungi dal "tutelare l'effettivo interesse" del minore, denota "il proposito di vulnerare l'interesse del marito a frequentare il figlio in costanza di separazione coniugale". La Corte (sentenza 34838/2009) ha così convalidato una condanna nei confronti di una madre a sei mesi di reclusione per mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice, con tanto di risarcimento danni in favore del padre che nel processo si era costituito parte civile. La donna con il suo comportamento aveva impedito all'ex marito di "svolgere i previsti incontri giornalieri con la bambina affidata a lei e di tenerla con se' due fine settimana al mese".

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Inutilmente la donna si e' difesa in Cassazione, sostenendo che "non si era adoperata per favorire gli incontri con il marito separato, ma non aveva mai inteso ostacolarli". Del resto la bambina, e "la conferma era arrivata anche dai carabinieri, in occasione di alcune consegne al padre piangeva e mostrava ritrosia" nell'andare con lui. Tutte queste circostanze, secondo gli 'ermellini', non alleggeriscono la posizione della madre nei confronti della quale sono stati ravvisati "profili di responsabilita'" visto che "sono stati adeguatamente e con corretta motivazione illustrati dalle due conformi decisioni di merito, che hanno rimarcato l'assenza di qualsivoglia situazione suscettibile di ricondurre la condotta antigiuridica attuata da A.T. nell'area di un presunto stato di necessita' in rapporto all'asserita esigenza di tutelare l'effettivo interesse della bambina, piuttosto che coltivare il proposito di vulnerare l'interesse del marito a frequentarla". Da qui l'inammissibilita' del ricorso della madre che, oltre a dover sborsare le spese processuali e mille euro per avere fatto perdere tempo alla giustizia, paghera' anche le spese sostenute dall'ex marito per il processo (duemila euro).


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