La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. 18973/2009) ha stabilito che l'Irap non è dovuta se il professionista usa una stanza e un computer avuti in prestito da un parente. Gli Ermellini, nel caso di specie, hanno infatti osservato che "(…)premesso che è pacifico in causa che ricorrente, all'epoca che interessa, usufruiva di una stanza e di un computer concessigli in comodato dal padre nell'ambito del proprio studio professionale, la sentenza impugnata non è conforme al principio ripetutamente affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1 lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1 del d.P.R. n. 917 del 1986 è escluso dall'applicazione dell'IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, e il requisito della ‘autonoma organizzazione' il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (…)".

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