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Cassazione: Matrimonio dichiarato nullo da sentenza ecclesiastica? L'assegno divorzile si paga comunque se c'è giudicato

La prima sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza 12982/2009) ha stabilito che "una volta che nel giudizio con il quale sia stata chiesta la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario venga accertata la spettanza, ad una delle parti, dell'assegno di divorzio, ed una volta che su di essa si sia formato il giudicato, la relativa statuizione si rende intangibile ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., anche nel caso in cui successivamente ad essa sopravvenga la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio". Come spiega la Corte, "le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata "rebus sic stantibus", rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile".

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Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente principale deduce violazione degli artt. 2908 e 2909 c.c., L. n. 898 del 1970, art. 9, art. 742 c.p.c., nonchè difetto di motivazione. La Corte di appello di Ancona avrebbe errato nel ritenere che non fossero preclusivi i giudicati che si erano formati con riferimento alle pronunce della Corte di appello di Torino e del Tribunale di Alessandria per la sola ragione che in materia di assegno divorzile il giudicato è rebus sic stantibus e non impedisce di dedurre mutamenti successivi della situazione di fatto. Nella specie, infatti, nessuna prospettazione vi sarebbe stata di un mutamento dello stato di fatto perchè il Tribunale di Alessandria aveva accertato il venir meno del diritto all'assegno divorzile in ragione dell'intervenuta delibazione della sentenza ecclesiastica che aveva accertato la nullità del matrimonio per simulazione del bonum prolis. Il Tribunale di Alessandria aveva espressamente affermato che la sentenza di accertamento della cessazione degli effetti civili del matrimonio conteneva un accertamento implicito in ordine alla validità del vincolo, accertamento con efficacia di giudicato, che avrebbe dovuto impedire la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio. Poichè tale sentenza invece era stata delibata, ne derivava un conflitto di giudicati e doveva essere applicato quello più recente, rappresentato dalla sentenza di delibazione della pronuncia di nullità del matrimonio. Tali affermazioni che si riferivano a fatti pregressi non potevano essere ulteriormente messe in discussione e sul punto la Corte di appello di Ancona non aveva adeguatamente motivato, perchè non aveva spiegato in che cosa consistesse il preteso mutamento dei fatti oggetto della pronuncia. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 34 c.p.c., artt. 2908 e 2909 c.c., nonchè difetto di motivazione. La Corte di appello di Ancona, ad avviso del ricorrente, nel richiamarsi alla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla formazione del giudicato con riferimento alle statuizioni economiche della sentenza di divorzio, aveva omesso di motivare in ordine al mancato riconoscimento dell'efficacia di giudicato in ordine all'accertamento incidentale, contenuto nella sentenza di divorzio, relativamente alla validità del vincolo ed al conseguente conflitto di giudicati che ne era derivato. Con il terzo motivo il ricorrente deduce difetto e contraddittorietà di motivazione in ordine all'avvenuto riconoscimento da parte della Corte di merito dell'esistenza di fatti nuovi sopravvenuti relativamente alla domanda di revisione dell'assegno divorzile proposta dalla M.. Afferma che a fondamento della domanda la resistente aveva posto le medesime circostanze già dedotte nei precedenti giudizi di revisione avanti alla Corte di appello di Torino ed al Tribunale di Alessandria. Del resto il provvedimento impugnato era contraddittorio per aver riconosciuto da una parte il mutamento delle condizioni della M. ed aver dall'altra liquidato come assegno divorzile lo stesso importo già risultante dalla sentenza di divorzio, tenuto conto della rivalutazione monetaria nel frattempo intervenuta. 2. Con il primo motivo del ricorso incidentale la M. deduce violazione dei principi vigenti in tema di attribuzione e determinazione dell'assegno di divorzio L. n. 898 del 1970, ex art. 5. La Corte d'appello avrebbe violato i principi in ordine alla natura assistenziale dell'assegno divorzile liquidando un importo penalizzante per la M., avuto riguardo al deterioramento delle sue condizioni economiche. La somma mensile liquidata, pari ad Euro 350,00 sarebbe del tutto inadeguata, tale da porre la ricorrente incidentale al limite della sopravvivenza in ragione della mancanza di ogni altra fonte di sostentamento, della paraplegia agli arti inferiori, del difetto di ogni altro reddito e della proprietà di beni immobili. Per contro la M. aveva evidenziato come il C., nonostante la pensione, continuasse l'attività ambulatoriale di medico e godesse di un assegno sostanzioso da parte dell'Inpdai. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce difetto e contraddittorietà della motivazione per avere i giudici del reclamo riconosciuto il deterioramento delle sue condizioni fisiche, liquidando una somma sostanzialmente pari all'importo originario dell'assegno di divorzio rivalutato. Il riferimento al "dispiegamento complessivo dei fattori diacronici" da parte del provvedimento impugnato sarebbe motivazione scarsamente comprensibile. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale deduce ancora violazione dei principi in tema di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. La Corte di appello ha compensato le spese del grado, mentre esse avrebbero dovuto seguire la soccombenza ed essere pertanto poste a carico del C. che aveva chiesto la riforma del provvedimento impugnato, senza ottenerla ed aveva comunque dato causa al giudizio. 3. Va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c.. Con la memoria ex art. 378 c.p.c., il ricorrente ha eccepito la nullità del ricorso incidentale per l'avvenuta pronuncia d'interdizione della M.G. in forza di sentenza 1.2.2006, n. 122, aggiungendo che dalla sentenza risulterebbe che già prima dell'instaurazione del presente giudizio, il 20.2.2004, alla M. era stato nominato un tutore provvisorio. L'eccezione non è fondata, a tacer d'altro perchè si fonda su un documento, la sentenza d'interdizione, che risulta allegate alla memoria, ma che non è stato ritualmente prodotta in giudizio nelle forme stabilite dall'art. 372 c.p.c.. 4. Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale possono essere affrontati congiuntamente. Va premesso che la Corte di appello di Torino ha affermato che dalla sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio era derivata l'eradicazione del presupposto costitutivo dell'assegno divorzile, rappresentato dalla validità del vincolo, sì che era venuto retroattivamente meno il diritto all'assegno stesso. Analogamente il Tribunale di Alessandria ha ritenuto, andando di diverso avviso rispetto all'orientamento cui è pervenuta questa Corte, che la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal C. e dalla M., pronunciata dal Tribunale di Bologna, e la successiva sentenza di delibazione della sentenza ecclesiastica di accertamento della nullità di detto matrimonio per simulazione dei coniugi in ordine al bonum prolis, avessero dato luogo a giudicati contrastanti in ordine alla validità del vincolo, con la conseguenza che doveva ritenersi vincolante, in difetto di giudizio di revisione, il giudicato più recente, vale a dire la sentenza di delibazione della pronuncia ecclesiastica, e che pertanto era venuto meno il diritto della M., traente origine dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'assegno divorzile. Com'è noto, tali pronunce sono in contrasto con l'orientamento di questa Corte secondo il quale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha "causa petendi" e "petitum" diversi da quelli della domanda di nullità del matrimonio concordatario, investendo il matrimonio e non l'atto con il quale è stato costituito il vincolo tra i coniugi. Pertanto, ove nel giudizio di divorzio le parti non introducano esplicitamente questioni sulla esistenza e sulla validità del vincolo - le quali darebbero luogo a statuizioni incidenti sullo "status" delle persone, e, quindi, da decidere necessariamente, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ., con efficacia di giudicato -, l'esistenza e la validità del matrimonio non formano oggetto di specifico accertamento suscettibile di determinare la formazione del giudicato. Ne consegue che, in dette ipotesi, la sentenza di divorzio non impedisce la delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario (Cass. 23.3.2001, n. 4202; Cass. 4.3.2005, n. 4795; Cass. 11.2.2008, n. 3186). Peraltro una volta che nel giudizio con il quale sia stata chiesta la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario venga accertata la spettanza, ad una delle parti, dell'assegno di divorzio, ed una volta che su di essa si sia formato il giudicato, la relativa statuizione si rende intangibile ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., anche nel caso in cui successivamente ad essa sopravvenga la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio (Cass. 23.3.2001, n. 4202; Cass. 4.3.2005, n. 4795). Questa Corte ha inoltre affermato, con orientamento costante, che ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9 (così come modificato dalla L. n. 436 del 1978, art. 2 e dalla L. n. 74 del 1987, art. 13) le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata "rebus sic stantibus", rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (Cass. 25.8.2005, n. 17320; Cass. 2.11.2004, n. 21049). Nel caso in esame le pronunce della Corte di appello di Torino e del Tribunale di Alessandria hanno affermato l'insussistenza del diritto della M. all'assegno divorzile perchè tale diritto era venuto meno, con efficacia ex tunc, per effetto della delibazione della sentenza ecclesiastica di accertamento della nullità del matrimonio, pronuncia che costituiva giudicato al pari della precedente sentenza di accertamento del venir meno degli effetti civili del matrimonio che, ad avviso del Tribunale di Alessandria, aveva pronunciato anche sulla validità del vincolo, sì da dar vita ad un conflitto di giudicati che doveva essere risolto a favore della pronuncia più recente. L'accertamento del diritto all'assegno divorzile non poteva essere oggetto di riesame da parte della Corte di appello di Ancona a seguito della nuova domanda proposta dalla M. avanti al Tribunale di Fermo perchè le pronunce della Corte di appello di Torino e del Tribunale di Alessandria avevano affermato il venir meno dell'efficacia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del conseguente diritto all'assegno divorzile in essa affermato per effetto di fatti anteriori, e su tali pronunce si era formato il giudicato, giudicato che non poteva essere ulteriormente messo in discussione. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato senza rinvio e, poichè non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può pronunciare nel merito rigettando la domanda di revisione dell'assegno proposta dalla M.. Il terzo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale sono assorbiti. Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie ed alla particolare difficoltà delle questioni oggetto di causa, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti il terzo ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, rigetta la domanda della M.; compensa le spese dell'intero giudizio; Visto il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5; si dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.


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