Roma (Adnkronos) - La moglie puo' rifiutarsi di seguire il marito trasferito per motivi di lavoro. In caso di separazione, infatti, l'aver deciso di non andare a vivere con lui non puo' necessariamente essere motivo di colpa. La consorte non perdera' neppure il diritto all'assegno di mantenimento. Lo ha stabilito la Cassazione che ha respinto il ricorso di Giuseppe S., un sottufficiale della Guardia di Finanza che, dopo la separazione dalla moglie Maria Adele S., chiedeva che la colpa del crac matrimoniale fosse attribuita a lei che anziche' seguirlo aveva preferito tornare da mamma e papa'. Per la Suprema Corte pero' 'la violazione di stabilire concordemente il proprio domicilio puo' non giustificare da sola la pronuncia di separazione con addebito'.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Testamento olografo: la perizia grafologica da sola non basta
- Assegno bancario: chi firma deve pagare
- Separazioni: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
- Tlc su terreni con uso civico: sì al vincolo paesaggistico
- TFR, dal 1° luglio 2026 cambia tutto: come funziona la nuova adesione automatica ai fondi pensione


