La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 23889/2009) ha stabilito che il compenso dell'avvocato per le attività di ricerca e di studio, vanno pagate solo se poste in essere in occasione delle udienze effettivamente celebrate e in cui c'è stata la discussione. Gli Ermellini hanno infatti precisato che "il compenso per ‘esame e studio', prima della partecipazione all'udienza, è finalizzato a compensare lo sforzo intellettuale che il difensore deve svolgere per organizzare la sua linea difensiva in relazione alla dinamica del dibattimento che si va ad affrontare. Orbene, nel caso in cui nell'udienza non si svolga alcuna attività processuale (mero rinvio) ovvero si proceda ad una mera lettura di atti già assunti in precedenza e già programmata, il difensore, in prospettiva di tali udienze nessuno sforzo di preparazione deve svolgere, valendo quello già fatto (e remunerato) per la prima udienza antecedente la mera rinvio o alla lettura".

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