L'assegno di divorzio corrisposto "una tantum" è assoggettabile all'IRPEF. Lo ha affermato la Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 16462/02), ponendosi in contrasto con quanto costantemente ribadito dalle Commissioni Tributarie, le quali ritengono che l'assegno corrisposto "una tantum", al pari di quello periodico, sia deducibile dal reddito complessivo dell'obbligato. I Giudici del Palazzaccio, invece, hanno fatto una netta distinzione tra assegno periodico e assegno "una tantum", precisando che l'importo da corrispondere in forma periodica viene stabilito in base alla situazione esistente al momento della pronuncia, con la conseguente possibilità di una sua revisione in aumento o in diminuzione, mentre quanto versato una tantum, che non corrisponde necessariamente alla capitalizzazione dell'assegno periodico, viene concordato liberamente dai coniugi nel suo ammontare producendo l'effetto di rendere non più rivedibili le condizioni pattuite, le quali restano così fissate definitivamente. Di conseguenza, deduce la Suprema Corte, l'attribuzione patrimoniale versata "una tantum" è assoggettata all'IRPEF.
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