La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 14973/2009) ha stabilito che d'ora in avanti, deve essere sempre sequestrato, il denaro che i vertici aziendali hanno fatto guadagnare alle imprese con affari per i quali sono poi finiti sotto processo. La Corte ha infatti evidenziato che "il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma della L. 29 settembre 2000, n. 300, art. 11), frutto degli impegni pattizi dello Stato italiano a livello europeo, ha disciplinato per la prima volta la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
prevedendo, tra l'altro, una responsabilità autonoma e non sussidiaria dell'ente rispetto a quella dell'autore del reato". "In particolare - prosegue la Corte -, l'art. 19 del citato decreto legislativo prevede che ‘nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato …. (comma 1). Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato' (comma 2). I ‘reati' di cui si parla sono quelli commessi nell'interesse dell'ente e tra essi rientrano sicuramente quelli di cui agli artt. 322 bis, 322 ter, 640 bis e 640 ter cp. (v. art. 24, comma 1, D. Lgs. 231/2001). A sua volta l'art. 53 stabilisce che, in via cautelare, ‘il Giudice può disporre il sequestro
delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'art. 19. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 321 c.p.p., commi 3, 3 bis e 3 ter, art. 322 c.p.p., art. 322 bis c.p.p. e art. 323 c.p.p. in quanto applicabili". Infine la Corte ha evidenziato che "l'impiego dell'avverbio ‘sempre' nell'art. 19, evidenzia l'obbligatorietà della misura ablativa non solo in relazione al prezzo del reato, ma anche in relazione al profitto per il quale, invece, secondo la disciplina generale dell'art. 240 cod. pen., la misura rimane facoltativa. La possibilità di confisca ‘per equivalente', che fa venir meno ogni rapporto diretto tra il reato e i beni oggetto della misura, è estesa poi espressamente, in difformità dalla previsione di cui al comma 1 dell'art. 322 ter cp., anche al valore equivalente ‘al profitto' del reato.
Per quanto concerne l'art. 53, va rilevato che l'istituto presenta aspetti simili e spiccate analogie con l'omologo istituto previsto dall'art. 321 cod. pen. (come peraltro emerge dagli stessi richiami al codice di rito - e non anche, si badi, all'rt. 322 ter cp. - operati dal legislatore) e, segnatamente con la fattispecie regolata dal comma 2, dello stesso articolo e cioè con il sequestro ‘delle cose di cui è consentita la confisca'".

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