La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 10752/2009) ha stabilito che i clandestini acquistano automaticamente il diritto ad essere espulsi se la condanna, che dovrebbero scontare in Italia, non supera i due anni.
La Corte ha evidenziato che “la 'sanzione sostitutiva' dell'espulsione ex art. 16, comma quinto D. Lgs.vo n. 286(98, ha natura amministrativa, secondo quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con l'Ordinanza n. 226 del 2004, e va ricondotta nell'alveo delle misure alternative alla detenzione (e non delle sanzioni amministrative) ancorchè debba estendersi atipica. Tale misura tuttavia non è equiparabile alle misure alternative previste dall'Ordinamento penitenziario in quanto non volta a consentire l'inserimento del condannato nel contesto sociale attivo, quanto piuttosto per deflazionare la popolazione carceraria allontanando dal territorio dello Stato quegli stranieri, non appartenenti alla Comunità Europea, che non sono in regola con il permesso di soggiorno, purchè si tratti di pene contenute (inferiori a due anni di reclusione) e non siano di particolare gravità. Vi è, dunque, nella fattispecie una sorta di rinuncia da parte dello Stato alla pretesa punitiva (sospesa per dieci anni, periodo entro cui il cittadino straniero non deve far rientro clandestinamente nel nostro territorio) a fronte del vantaggio immediato di evitare il sovraffollamento del circuito carcerario”.
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