Una disposizione testamentaria che imponga all'erede di garantire assistenza materiale e morale a una determinata persona costituisce un onere assimilabile al vitalizio alimentare di cui all'art. 1872 c.c..
Lo ha chiarito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (n.626 del 17 gennaio 2003) precisando che tale onere è convertibile (in analogia a quanto previsto dall'art. 443 secondo comma c.c.), nel caso in cui sia divenuta impossibile la convivenza tra l'erede onerato e il terzo assistito, in una prestazione di dare consistente nella corresponsione di un assegno pecuniario atto a garantire che “il modus non attuabile secondo le modalità stabilite dal testatore venga adempiuto così come è possibile e nella maniera maggiormente coincidente con quella voluta”.
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