La Corte d'Appello di Roma chiarisce che solo i soggetti portatori dell'interesse voluto dal testatore possono agire per l'adempimento dell'onere testamentario, escludendo i terzi

L'onere testamentario e la legittimazione ad agire

In materia di successione, l'onere testamentario (modus) può essere fatto valere solo da chi è titolare dell'interesse che il testatore ha inteso tutelare. Non chiunque abbia un interesse economico collegato all'esecuzione materiale dell'onere è legittimato ad agire ai sensi dell'articolo 648 del codice civile.

Significato di "qualsiasi interessato" art. 648 c.c.

La locuzione "qualsiasi interessato", utilizzata dall'articolo 648 c.c., non va intesa in senso ampio. Secondo un'interpretazione sistematica e restrittiva, essa si riferisce esclusivamente ai soggetti legati all'interesse morale perseguito dal testatore, come i prossimi congiunti, gli eredi o i beneficiari diretti dell'onere. Restano esclusi i soggetti estranei a tale sfera, anche se coinvolti sul piano patrimoniale.

Esclusione soggetti terzi con interesse economico

Non è legittimato ad agire per l'adempimento o per la risoluzione dell'onere testamentario chi vanta un interesse meramente economico derivante dall'esecuzione della prestazione. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i soggetti che abbiano materialmente svolto un servizio previsto dall'onere, senza però essere eredi o beneficiari individuati dal testatore.

Il caso dell'impresa funebre

Nel caso esaminato, una società aveva eseguito i servizi funebri del de cuius e, non avendo ottenuto il pagamento, aveva agito in giudizio contro i legatari invocando l'articolo 648 c.c. Il Tribunale di Latina ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva della società, ritenendo che l'azione fosse riservata ai soli portatori dell'interesse tutelato dal testatore.

La decisione della Corte d'Appello di Roma

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 5004/2025, ha confermato la pronuncia di primo grado. I giudici hanno ribadito che l'impresa funebre, non essendo né erede né legataria, non poteva agire per l'adempimento dell'onere testamentario, restando estranea all'interesse morale che il testatore aveva inteso soddisfare.

Principio affermato

La decisione chiarisce che l'azione prevista dall'articolo 648 c.c. è riservata a una cerchia ristretta di soggetti, individuati in base al legame con l'interesse voluto dal testatore. I terzi, titolari di un semplice credito o di un interesse patrimoniale, devono far valere le proprie ragioni con strumenti diversi, estranei alla disciplina dell'onere testamentario.


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