In relazione alla fattispecie della promessa del fatto del tezo, la Cassazione ha stabilito che con essa il promittente assume una prima obbligazione di "facere", consistente nell'adoperarsi affinchè il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di "dare", cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. Ne consegue che, qualora il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di "facere" e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, il promissario resta garantito dall'obbligo del promittente di corrispondergli l'indennizzo (Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 24 gennaio 2003, n.1137).
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Mediazione condominiale, il giudice deve consentire la sanatoria
- Testamento olografo, per contestarlo serve l’azione di nullità
- Alzheimer in RSA, il TAR Lombardia ordina alla Regione di provvedere sulle tariffe
- Ricerca beni del debitore, niente compenso separato
- Furto aggravato se il dipendente ha solo la disponibilità materiale del denaro





