Natura e caratteri della fattispecie normativa disciplinata dall'articolo 1381 del codice civile

Il principio della relatività

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Uno dei principi giuridici fondamentali del nostro ordinamento è il cosiddetto principio della relatività degli effetti del contratto, che può essere racchiuso nel brocardo "res inter alios acta tertio neque nocet neque podest", ovvero il contratto produce effetti solo tra le parti.
A tal proposito non fa eccezione la promessa del fatto del terzo che ne rappresenta, invece, una felice espressione essendo una fattispecie ad effetti obbligatori, e non reali, e di natura contrattuale, nonostante la terminologia usata dal legislatore possa far pensare ad una dichiarazione unilaterale.

Caratteri

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Per delineare i caratteri distintivi della figura normativa in esame, risulta di particolare importanza la distinzione con altre figure affini.
Al riguardo, è fondamentale rimarcare un presupposto di rilievo ai fini della configurabilità di tale figura, ovvero l'assoluta estraneità del terzo rispetto all'alveo normativo di cui all'art. 1381 cod. civ., il rapporto origina e si svolge unicamente fra colui che ha fatto e colui che ha accettato la promessa.
Pertanto, se il terzo, per qualsivoglia ragione, dovesse partecipare alla formazione del sinallagma contrattuale, non ricorrerebbe la figura in esame; allo stesso modo si parlerà di fideiussione quando la promessa riguardi l'adempimento del terzo ad una sua pregressa obbligazione e assuma i connotati della garanzia dell'adempimento altrui.
Da un punto di vista strutturale, invece, la norma in esame può essere applicata e formare oggetto di una stipula isolata, oppure può inserirsi nel contesto negoziale più ampio.

Obbligazione del promittente

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Discussa è la natura dell'obbligazione assunta dal promittente che è stata oggetto di un accesso dibattito dottrinale, con inevitabili riflessi anche sul fronte giurisprudenziale.
Un primo orientamento ricondurrebbe l'obbligazione de qua nell'alveo delle obbligazioni di garanzia, in quanto il promittente garantirebbe gli interessi del promissario assumendosi il rischio dell'eventuale rifiuto del terzo.
Altra teoria, invece, iscriverebbe la promessa del fatto del terzo in un'obbligazione di risultato.
Infine, l'orientamento oggi prevalente in giurisprudenza configura la promessa come un'autonoma obbligazione di "facere", ovvero l'obbligazione del promittente di adoperarsi affinchè il terzo compia il fatto o assuma l'obbligazione.
Sotto tale profilo si può parlare di obbligazione di mezzi, dando luogo ad una condotta diligente e a un risultato che resta comunque esterno rispetto al contenuto dell'obbligazione medesima.

Indennizzo e risarcimento

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Come ribadito in numerose pronunce, il promittente è tenuto ad adoperarsi affinchè il terzo tenga il comportamento promesso (obbligazione di "facere").
A tal proposito la giurisprudenza giunge ad enucleare due fattispecie funzionali alla distinzione di indennizzo e risarcimento.
In primis, se, nonostante il promittente abbia adempiuto l'obbligazione assunta nei confronti del promissario, quest'ultimo non ottenga il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, il promittente dovrà indennizzare il promissario.
In secundis, invece, se il promittente non adempie l'obbligazione assunta e la mancanza del terzo sia a lui imputabile, dovrà risarcire il promissario.
Ne consegue, quindi, che il promittente sarà tenuto al mero indennizzo qualora dimostrasse di aver agito con diligenza e buona fede e, di contro, sarà tenuto al risarcimento, secondo le regole generali in materia, allorquando siano ravvisabili a suo carico negligenza o colpa.

avv. Nicola Comite - n.comite@hotmail.it

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