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Cassazione: non è reato la coltivazione di cannabis se le piante non sono ancora mature

La Corte si mostra più permissiva rispetto ad una precedente pronuncia delle Sezioni Unite
Fintanto che le piantine di cannabis non sono "giunte a maturazione" la loro coltivazione non costituisce reato. Parola di Cassazione. La Corte, mostrandosi più permissiva rispetto ad una precedente pronuncia delle Sezioni Unite che puniva la coltivazione domestica di cannabis anche per uso personale, ha stabilito che "deve escludersi la rilevanza penale" di una coltivazione se le piantine non hanno raggiunto la maturazione.
Il motivo? Perché sussista il reato occorre dimostrare "in concreto e non a futura memoria, con assoluta certezza al di la' di ogni ragionevole dubbio, che la sostanza detenuta sia in grado di produrre effetti droganti". Sulla base di tale principio i Giudici di Piazza Cavour (Sentenza 1222/2009) hanno assolto "perché il fatto non sussiste" un uomo che i giudici di merito avevano in precedenza condannato alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione oltre che a 7 mila euro di multa. L'uomo era accusato di aver coltivato, senza la prescritta autorizzazione, 23 piantine di cannabis sativa, in un terreno vicino alla sua abitazione.
La Corte d'appello di Ancona, aveva confermato la condanna affermando che "l'assenza di principio attivo" (il cosiddetto THC) nelle 23 piante fosse una circostanza irrilevante dato che una consulenza tossicologica aveva chiarito come le piantine se lasciate giungere a maturazione, avrebbero poi prodotto "una notevole quantità di principio attivo". Diverso l'orientamento della Cassazione secondo cui la non maturazione della cannabis "deve escludere la rilevanza penale del fatto".
Il relatore Antonio Bevere in proposito ha scritto che "non e' suscettibile dell'accertamento chiesto al giudice l'affetto stupefacente in una pianta in cui il ciclo non si e' completato e che quindi non ha prodotto sostanza idonea a costituire oggetto del concreto accertamento della presenza di principi attivi". Quanto poi alla "prognosi espressa dal consulente tecnico sulla futura esistenza dei principi attivi", la Suprema Corte ha osservato che "non può equivalere all'accertamento richiesto al giudice dalla Corte costituzionale e dalle sezioni unite, all'esito del quale può ritenersi dimostrata l'offensività della condotta dell'agente, nella sua accezione concreta". Per questo "l'accertamento a futura memoria, in cui si ipotizza, più che la attuale produzione di principi attivi, l'attuale assenza di ostacoli alla futura produzione di principi attivi, non può fondare una dichiarazione di responsabilità in un ordinamento in cui vige il principio della presunzione della non colpevolezza".
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Sia il Tribunale di Urbino, in primo grado, che la Corte d'appello di Ancona, nell' ottobre 2003, avevano condannato l'uomo per detenzione di sostanze stupefacenti sulla base del fatto che, in futuro, quando le piantine fossero maturate "avrebbero prodotto notevole quantità di principio attivo" visto che ne erano state piantate ben 23. Contro la doppia condanna, l'imputato si è rivolto alla Corte di Cassazione lamentando "violazione di legge" e carenza di motivazione della sentenza "laddove afferma che le piante sarebbero giunte a maturazione producendo sostanza psicotropa, avendo attecchito al terreno, in quanto per giungere a maturazione e a produrre sostanza drogante, sono necessari altri fattori favorevoli (terreno, clima...), la cui esistenza non e' stata accertata". Insomma per la difeza ciò che mancava era il "concreto accertamento della messa in pericolo del bene protetto". La Cassazione, accogliendo il ricorso ha evidenziato come il reato contestato, "un tipico reato di pericolo connotato dalla necessaria offensività", come "essenziale connotato" debba avere "la dimostrazione della probabilità di un evento lesivo, attraverso la dimostrazione dell'efficacia drogante della sostanza, a prescindere dalla idoneità concreta dell'assunzione a ledere la salute del consumatore". Venendo quindi a considerare la recente pronuncia delle sezioni unite che applicava la linea dura in materia di coltivazione di cannabis, la Quarta sezione penale presieduta da Piero Mocali fa notare che, "affermata la offensività in astratto della condotta di coltivazione di piante da cui e' ricavabile sostanza stupefacente", la sentenza "esamina la necessita' della verifica demandata al giudice di merito dell'offensività specifica della singola condotta in concreto accertata". E per la Cassazione le piante di cannabis non ancora giunte a maturazione non hanno nessuna "offensività". Poco importa se lo saranno in futuro perché "l'attuale assenza di ostacoli alla futura produzione di principi attivi non può fondare una dichiarazione di responsabilità in un ordinamento in cui vige il principio della presunzione di non colpevolezza".


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