Come è noto, l'indirizzo sin qui seguito dall'INAIL è stato quello di ritenere soggetti all'obbligo assicurativo i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, addetti ad attività non manuale di sovrintendenza al lavoro di altri.
In quest'ultima ipotesi, veniva ritenuta necessaria e sufficiente l'esistenza di un rapporto di dipendenza funzionale identificato nel particolare rapporto di collaborazione tecnica fra il socio e la società di appartenenza finalizzato al conseguimento di un fine produttivo di beni e servizi.
Tale indirizzo estensivo in tema di obbligo assicurativo era conforme a quello seguito dalla giurisprudenza che, tuttavia, esigeva, anche in assenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, che le attività manuali o di sovrintendenza rese dal socio per conto della società venissero svolte “con carattere di professionalità, sistematicità ed abitualità” e non già con “interventi occasionali ed eccezionali”.
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