La Banca Centrale Europea ha fissato, nella misura del 3,25%, a decorrere dal 12 novembre 2008, il tasso ufficiale di riferimento ( T . U . R. ) da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
L'interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14.6.1996, convertito nella legge n. 402 del 29.7.1996 è quindi pari al 9,25 % a decorrere dalla medesima data del 12 novembre 2008.
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