La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 39411/2008) ha stabilito che ogni padre non affidatario ha il diritto di costruire con i propri figli, un rapporto fondato sulla genuinità e conoscenza reciproca. Gli Ermellini hanno infatti precisato che "la stessa regolamentazione del cd. ‘diritto di visita' del genitore non affidatario" deve far conto "del profilo per cui ‘un tale diritto si configuri esso stesso come uno strumento in forma affievolita o ridotta per l'esercizio del fondamentale ‘diritto-dovere' di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, il quale trova riconoscimento costituzionale nell'art. 30, comma primo della Costituzione".
Con questa decisione la Corte ha assolto un padre che, esasperato dal comportamento della sua ex (affidataria della figlia) e dei suoi familiari, aveva proferito loro parole ingiuriose. Nel caso di specie, la Corte ha osservato che era sussistente l'esimente della provocazione, dovuta allo stato d'ira "determinato dal fatto ingiusto altrui, ravvisabile ogni qualvolta il soggetto ponga in essere la condotta astrattamente descritta dalla norma mosso da uno stato d'animo direttamente riconducibile al fatto altrui che, sebbene non illecito o illegittimo, si delinei quale atteggiamento contrario al vivere civile".

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