1) Le banche e i gruppi bancari possono assumere partecipazioni in banche, in imprese dei settori finanziario e assicurativo e in imprese che esercitano attivita' ausiliaria a quella bancaria.
2) A fini di stabilita', la Banca d'Italia puo' prevedere che siano sottoposte ad autorizzazione le acquisizioni di partecipazioni in banche e in imprese dei settori finanziario e assicurativo, individuando soglie di autorizzazione delle partecipazioni rapportate al patrimonio di vigilanza a livello consolidato...
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