Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese dubita, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (Militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per I militari del suddetto Corpo) nella parte in cui, dopo avere previsto che il militare della Guardia di Finanza il quale «si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui esercita la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice penale militare di pace», non prevede che «tale disposizione non si applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».
Il rimettente dubita, inoltre, sempre con riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace nella parte in cui non prevede che «tale disposizione non si applica quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita»...
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Bonifico tra parenti: attenzione al Fisco, ora potrebbe chiederti di pagare l'8% di “tasse”
- Visite mediche, stop al ticket se hai una di queste malattie croniche, e più esami gratis se sei incinta: ecco l’elenco
- Messa alla prova: legittima l’esclusione per traffico di influenze e turbativa d’asta
- Amministratore di sostegno, quando scatta la revoca
- Legge 104, potrai avere fino a 4.800 euro l’anno esentasse se sei un caregiver e accudisci un familiare disabile: novità

