E' quanto stabilito dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 23119/2008) che ha precisato che, da tempo, si è enucleato "un canone base per la liquidazione del danno, costituito dal rapporto tra la somma massima posta a disposizione dal legislatore, la durata massima della custodia cautelare e la durata dell'ingiusta detenzione patita. La somma che deriva da tale computo […] può essere ragionevolmente dimezzata […] nel caso di detenzione domiciliare, attesa la sua minore afflittività. Tale aritmetico criterio di calcolo costituisce, però, solo una base utile per sottrarre la determinazione dell'indennizzo all'imponderabile soggettivismo del giudice e per conferire qualche uniformità ed oggettività al difficile giudizio di fatto".
Infine la Corte ha aggiunto che "al giudice si chiede una valutazione equitativa discrezionale" e si chiede che si esprima con una valutazione che, seppur sintetica, sia in grado di far ripercorrere l'iter logico seguito. "L'unico limite - prosegue la Corte - che tale ponderazione incontra è che essa non può condurre allo 'sfondamento del tetto, pure normativamente fissato, dell'entità massima della liquidazione'".
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