Avv. Roberto Cataldi |

Corte Costituzionale: la competenza nei procedimenti di divorzio

La Corte Costituzionale, con sentenza del 23 maggio scorso (n.169/2008) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge n. 898/70 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale) comma inserito dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, limitatamente alle parole "del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza". La norma in questione, spiega la Corte, "nella sua formulazione originaria, individuava, quale foro dei procedimenti di cui si tratta, il tribunale del luogo in cui il convenuto aveva la residenza, oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, quello del luogo di residenza del ricorrente". Successivamente, l'art. 8 della legge n. 74/87 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nel sostituire l'intero art. 4 aveva introdotto, quale criterio alternativo alla residenza quello del domicilio (del convenuto, come del ricorrente), "contemplando, altresì, l'ipotesi di residenza all'estero di entrambi i coniugi e prevedendo, in tal caso, che la domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio potesse essere proposta innanzi a qualunque tribunale della Repubblica".
Nel 2005 si è introdotto un diverso criterio, fissando quale foro competente il "tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio", mantenendo, per il resto, gli altri criteri di competenza individuati dal richiamato art. 8 della legge n. 74 del 1987.
In sostanza nel caso in cui i coniugi avessero avuto in passato una residenza comune, la competenza sarebbe spettata al tribunale del luogo in cui si trovava tale residenza anche se al momento della domanda nessuna delle parti avesse alcun rapporto con quel luogo. Si tratta secondo la Corte di un criterio irragionevole e ingiustificato specialmente se si considera che nella maggior parte dei casi la residenza comune viene a cessare da quando i coniugi vengono autorizzati a vivere separatamente e quando si presenta la odmanda di divorzio spesso è venuto meno qualsiasi collegamento con la sede territoriale del tribunale individuato dalla norma.

Vai alla motivazione della sentenza

Nella parte motiva della decisione si legge: "I criteri di individuazione di tale competenza per territorio sono inderogabili e successivi, nel senso che non è consentito al ricorrente fare riferimento ad uno di essi se non nell'ipotesi in cui il precedente non ricorra. Pertanto, perché il ricorrente possa proporre la domanda innanzi al tribunale del luogo in cui il convenuto abbia residenza o domicilio, non è sufficiente che la residenza comune dei coniugi sia venuta meno, ma è necessario che essa non sia mai esistita, non potendosi interpretare l'espressione 'in mancanza9 come equivalente a quella 'qualora sia successivamente venuta meno', sia perché vi osta il dato letterale, che allude, inequivocabilmente, ad una situazione mai realizzatasi, sia perchè è pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che i coniugi possano anche non avere mai avuto una residenza comune - e questa è la fattispecie ipotizzata dal legislatore - dal momento che l'art. 144, primo comma, del codice civile, nel prevedere l'obbligo della fissazione della residenza della famiglia, non esclude che, in concreto, i coniugi, per motivi legittimi, possano non procedere a tale fissazione. Da quanto precede deriva che, qualora i coniugi abbiano avuto, per il passato, una residenza comune, occorre fare capo, ai fini della individuazione del giudice competente sulla domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, al tribunale del luogo ove detta residenza si trovava, e ciò anche nella ipotesi - ricorrente nella specie - che, al momento dell'introduzione del giudizio, nessuna delle parti abbia alcun rapporto con quel luogo. L'individuazione di tale criterio di competenza è manifestamente irragionevole, non sussistendo alcuna valida giustificazione della adozione dello stesso, ove si consideri che, in tema di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella maggioranza delle ipotesi, la residenza comune è cessata, quanto meno dal momento in cui i coniugi, in occasione della domanda di separazione - giudiziale o consensuale - sono stati autorizzati a vivere separatamente, con la conseguenza che, tenute presenti le condizioni per proporre la successiva domanda di divorzio, non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi e il tribunale individuato dalla norma. Seppure è vero che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione della competenza territoriale, è però necessario che tale discrezionalità sia esercitata nel rispetto del criterio di ragionevolezza che, nella specie, risulta, per quanto esposto, palesemente violato. Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma denunciata limitatamente alle parole 'del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza,' ".


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