L'art 28 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, ha disposto, al comma 1, la soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) e, al comma 2, il trasferimento all'INPS di tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale dell'Ente soppresso, mentre sono trasferiti all'INAIL tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi del ramo assicurativo.
Pertanto, dal 3 ottobre 2007, data di entrata in vigore di detto decreto legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, l'INPS è subentrato a Sportass in tutti i suoi rapporti di natura previdenziale ancora pendenti e, dunque, sia nell'obbligo di corrispondere, nella misura e nei tempi stabiliti, le prestazioni dovute agli iscritti al Fondo di previdenza per gli sportivi, al Fondo medagliati olimpici, al Fondo atleti del “Club olimpico”, al Fondo per il trattamento di fine rapporto dei tecnici sportivi della FIGC, sia nel diritto di percepire i contributi dovuti dagli stessi iscritti a detti Fond
Inps, Circolare 20.3.2008 n. 37
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