Non è reato intercettare conversazioni fatte da chi siede in auto in un'auto parcheggiata nella pubblica via.
Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 12042/08) che, partendo dal presupposto che l'articolo 615 bis (introdotto dall'art. 1 della L. 98/1974 'interferenze illecite nella vita privata') che tutela la riservatezza di 'notizie' ed 'immagini' che si rapporta all'ambiente, ha precisato che "la disposizione di questo articolo fa riferimento ai soli luoghi indicati nell'articolo 614 CP, e cioè l'abitazione o la privata dimora".
Gli Ermellini hanno quindi evidenziato che "l'autovettura che si trovi in una pubblica via non è ritenuta, da sempre nel diritto vivente, luogo di privata dimora".

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