Si ha esercizio del diritto di sopraelevazione, secondo la nozione di cui all'art. 1127 c.c., in quei casi in cui il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale costruisca nuovi piani o nuove fabbriche ovvero trasformi locali preesistenti aumentandone le superfici e le volumetrie.
Non rientrano nell'esercizio di tale diritto le trasformazione del tetto che sottraggono il bene comune alla sua destinazione in favore degli altri condomini per attrarlo nell'uso esclusivo del singolo condomino, proprietario dell'ultimo piano(Cfr. Cass. n. 1737/2005; Cass. n. 4466/1997).Tali interventi sfuggono....leggi tutto....Consulenza legale
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