Avv. Roberto Cataldi |

Infortunistica: conducente confessa? Non è piena prova

E' quanto chiarisce la Corte di Cassazione (Cassazione civile , sez. III, 25 gennaio 2008 , n. 1680)
Nelle ipotesi di responsabilità civile automobilistica se una delle parti confessa la propria responsabilità non è possibile assegnare a tale confessione valore di piena prova neppure nei confronti di chi ha reso la confessione. E' quanto chiarisce la Corte di Cassazione (Cassazione civile , sez. III, 25 gennaio 2008 , n. 1680) spiegando che detta confessione, può essere solo liberamente apprezzata da giudice come previsto dall'art. 2733 comma terzo del codice civile senza che si possa ipotizzare una valutazione differenziata delle responsabilità, con la condanna di chi ha confessato e l'assoluzione dell'assicuratore. Il libero apprezzamento delle dichiarazioni confessorie va fatto dunque con riferimento alla posizione di tutte le parti.
La motivazione resa dai giudici di merito - si legge nella sentenza - "appare intrinsecamente contraddittoria, nella parte in cui ha ritenuto contemporaneamente provato e non provato - quindi legalmente esistente e legalmente inesistente - il medesimo fatto, ed ha emesso condanna a carico del privato danneggiante e non degli assicuratori, sebbene posizioni e responsabilità dell'uno e degli altri siano tutte inscindibilmente collegate all'accertamento di quel fatto".
In sostanza spiega la Corte "se unico è il fatto che genera la responsabilità, l'accertamento relativo alla sussistenza o meno di quel fatto non può condurre a risultati diversi per l'uno e per l'altro dei coobbligati, senza che la decisione manifesti un'insanabile contraddizione interna (Nello stesso senso si veda, diffusamente, Cass. Civ. Sez. Un. 5 maggio 2006 n. 10311)".

Altre informazioni su questa sentenza

La soluzione adottata dalla sentenza impugnata - che peraltro era condivisa anche da una parte della giurisprudenza di questa Corte, prima dell'intervento delle Sezioni Unite - è stata sollecitata dal fatto che la Corte di merito ha probabilmente ritenuto sospetta, e resa in danno della compagnia assicuratrice, la confessione piena della propria responsabilità, da parte dello [...] In questi casi, tuttavia, la soluzione non è quella di pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità, quanto ai rapporti fra danneggiante e danneggiato, e fra danneggiato e assicuratore, ma è invece offerta dalla corretta interpretazione dell'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti non ha valore di piena prova, neppure nei confronti del confitente, ma deve essere in tutto e per tutto liberamente apprezzata dal giudice (Cass. Civ. Sez. Un. n. 10311/2006, cit.). La causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte di appello, affinchè decida la vertenza in applicazione dei seguenti principi di diritto: "Nei giudizi proposti ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18, gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore. Deve escludersi, pertanto, che le dichiarazioni confessorie rese dal solo responsabile del danno possano essere diversamente apprezzate, sì da condurre ad una valutazione differenziata delle responsabilità, con la condanna del confitente e l'assoluzione dell'assicuratore. Le suddette dichiarazioni confessorie debbono essere liberamente apprezzate dal giudice in relazione alla posizione di tutte le parti, ivi incluso colui che ha reso le dichiarazioni confessorie, in applicazione del disposto di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, in tema di confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorzi".


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