La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15289 del 30.10.02, ha affermato che, in tema di danno alla persona, le cd. micropermanenti (ossia i postumi d'invalidità personale non superiori al 10%) non incidono sulla capacità del danneggiato di produrre reddito. Di conseguenza, esse non hanno rilevanza sul danno di natura patrimoniale ma, dal momento che riguardando la menomazione del bene salute, possono essere valutate soltanto sotto l'aspetto del danno biologico.
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