"In tema di infortunio in itinere questa Corte ha ripetutamente affermato che detto infortunio è indennizzabile solo quando l'uso del mezzo privato di trasporto si renda necessario in base ad una ragionevole scelta del lavoratore, sicché la sua configurabilità va esclusa nell'ipotesi in cui il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro possa essere agevolmente coperto, anche per il ritorno, mediante l'uso del mezzo pubblico. Dunque anche per la tutela assicurativa dell'infortunio in itinere vale la regola generale per cui per rischio elettivo, che esclude l'occasione di lavoro, si intende una condotta del lavoratore avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa non riconducibile, esercitata per ragioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa".
È sulla scorta di tale motivazione che la Corte di Cassazione (Sent. n. 25742/2007) ha accolto il ricorso presentato da un lavoratore che, nel raggiungere la propria abitazione durante la pausa pranzo, veniva investito mentre era in motorino. Scendendo nel particolare gli "ermellini" hanno affermato che "non costituisce rischio elettivo l'uso del mezzo proprio di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro e per tornare alla propria abitazione quando la distanza non sia coperta da un regolare servizio di mezzi pubblici che assicurino il trasporto in tempi ragionevoli, specie quando, come nel caso di specie, il lavoratore nello spazio di un'ora di pausa pranzo, deve raggiungere la propria abitazione, desinare e tornare al lavoro".

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