Pronunciandosi in relazione al pagamento dell'assegno periodico di mantenimento in favore di un figlio maggiorenne non ancora economicamente indipendente, il Tribunale di Marsala ha di recente precisato (Sent. 26 febbraio 2007) che “in via esemplificativa e salvo l'esame del caso concreto, la modalità di versamento diretto nei confronti della prole sia da preferirsi nell'ipotesi di figlio maggiorenne convivente ma non stabilmente dimorante con il genitore (come nella classica ipotesi dell'universitario fuori sede), ovvero in ipotesi di figlio maggiorenne di età adulta, in quanto tale auspicabilmente chiamato ad una corresponsabile gestione delle risorse finanziarie della famiglia, ovvero nell'ipotesi di esistenza di una consolidata prassi in tal senso”. “Appare, peraltro, oltremodo opportuno”, continua sempre il Tribunale, “che il figlio maggiorenne, pur non potendosi ritenere parte del procedimento di separazione e divorzio, sia comunque ascoltato dal Tribunale, al fine di avere una rappresentazione completa delle circostanze di fatto rilevanti per la decisione”
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