L'art. 6, comma 4, delibera n. 200/99 dell'Autorità per l'energia impone agli esercenti del servizio di distribuzione di energia elettrica (quale è l'Enel distribuzione s.p.a.) di istituire almeno una modalità di pagamento gratuito della bolletta. La delibera n. n. 72/2004 diffidava l'Enel ad adempiere. L'Enel impugnava la citata delibera innanzi al Tar della Lombardia, ma questo rigettava il ricorso con sentenza n. 3948/2005. L'Enel, dopo la diffida
, ha adempiuto, ma resta fermo l'inadempimento per il periodo precedente ed, inoltre, l'Enel, dopo aver adempiuto, non ne ha informato l'utenza. Per tale inottemperanza all'obbligo di informazione l'Enel è stata sanzionata, in virtù della delibera n. 66/07, con una multa di € 11.700.000,00. I consumatori, quindi, hanno agito innanzi ai giudici di pace per il risarcimento delle spese di pagamento delle bollette (commissioni postali o bancarie), ottenendo risultati positivi. L'Enel, tuttavia, come è suo solito, ha proposto appello innanzi al Tribunale di Napoli, ma quest'ultimo ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado e condannando l'Enel anche alle spese del grado di appello.
Avv. Roberto Napolitano. Via De Gasperi, n. 45 80133 - Napoli tel e fax 0815526208
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