Lo ha deciso la Corte di Cassazione (sent. n. 13766 del 07/11/2001) argomentando che detti esami non violano il diritto alla riservatezza di cui alla legge 675 del 1996 "tenuto conto sia del fatto che l'uso dei dati nell'ambito del giudizio non può che essere rivolto a fini giustizia, sia del fatto che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l'accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che al rispetto della legge anzidetta".
Per la Cassazione (13766/2001), il rifiuto a sottoporsi, senza giustificato motivo, agli esami ematologici, può costituire un elemento di prova nel procedimento giudiziale diretto ad accertare la paternità o la maternità naturale
Il rifiuto a sottoporsi, senza giustificato motivo, agli esami ematologici, può costituire un elemento di prova nel procedimento giudiziale diretto ad accertare la paternità o la maternità naturale.
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