I datori di lavoro che, a seguito della scelta operata dai lavoratori, conferiscono, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e i datori di lavoro che versano al Fondo di Tesoreria i contributi pari alle quote di TFR non destinate alla previdenza complementare, possono usufruire della quota di esonero del contributo dovuto ex art. 2 L. 297/82.
Inps, Messaggio 5.10.2007 n. 24300
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