In merito alla validità della notificazione di un atto giudiziario “eseguita presso la residenza anagrafica del destinatario dell'atto, in realtà dimorante stabilmente altrove”, la Corte di Cassazione (Sent. 19473/2007) ha osservato che “ove non possa addebitarsi al notificante la inosservanza dell'obbligo di ordinaria diligenza nell'accertamento della effettiva residenza del destinatario della notifica, deve ritenersi correttamente eseguita la notifica presso la residenza anagrafica dello stesso”.
Nella specie i giudici di legittimità hanno ritenuto “corretta in quanto logicamente e congruamente motivata, la sentenza della Corte di Appello che, tra le altre cose, “dal tenore letterale della relata di notifica dell'ufficiale giudiziario, recante il riferimento alla consegna a “mani del portiere (…), capace a ricevere e tale qualificatosi per la precaria assenza del destinatario e delle altre persone di cui all'art. 139 c.p.c.” ha tratto, tenuto conto del mancato rifiuto del portiere di ricevere l'atto, il convincimento della permanenza di un legame del destinatario dell'atto con il luogo di sua residenza anagrafica, tale da consentirgli di essere reso edotto della corrispondenza ivi inoltrata”.
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