Per la Cassazione, la notifica della multa è legittima se eseguita presso la dimora e non presso la residenza anagrafica

Notifica multa presso la dimora

E' legittima la notifica della multa presso la dimora del destinatario e non presso la residenza anagrafica. Così la Cassazione nell'ordinanza n. 12613/2023 (sotto allegata).

Nella vicenda, un automobilista ricorreva al Palazzaccio avverso la sentenza del tribunale di Castrovillari che, confermando la decisione di primo grado di rigetto dell'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, aveva dichiarato valida la notifica del verbale di contestazione eseguita presso il luogo di dimora, seppur diverso dalla sua residenza anagrafica.

In particolare il tribunale aveva rilevato che il verbale era stato ricevuto da persona qualificatasi come convivente presso il luogo dove erano state effettuate anche le successive notifiche.

Per gli Ermellini, il ricorso è inammissibile.

Il tribunale ha ritenuto che non fosse causa di nullità della notifica che la stessa non fosse stata eseguita presso la residenza anagrafica del destinatario, essendo comunque stata ricevuta presso il suo luogo di dimora.

Il principio di diritto applicato dalla corte distrettuale, per la S.C., "è conforme all'art. 201, comma 3, Cds che richiama, a tal fine, le modalità previste dal Codice di procedura civile, secondo cui se la notificazione non è fatta a mani proprie va fatta presso il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario" nonché al costante orientamento della corte di legittimità, secondo cui "ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario, assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi, anche mediante presunzioni (cfr. tra le altre Cass. n. 9049/2020).

Il ricorso è, dunque, inammissibile e il ricorrente condannato anche alle spese processuali.

Scarica pdf Cass. n. 12613/2023

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