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Dimissioni volontarie del lavoratore o del prestatore d'opera: le nuove disposizioni

Approvato dal Senato il 25 settembre scorso, in via definitiva, il disegno di legge recante disposizioni in materia di modalit^(c383) per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonch^(c383)^(c2a8) del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera. Il provvedimento introduce una rigorosa procedura formale, al fine di eliminare la frequente prassi nel mondo del lavoro delle false dimissioni, cio^(c383)^(c2a8), quelle fatte sottoscrivere in bianco dal lavoratore al momento dell'assunzione. Si prevede l'obbligo del lavoratore, a pena di nullit^(c383) , di redigere le dimissioni su appositi modelli predisposti e resi disponibili dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego, che saranno contrassegnati da un codice alfanumerico progressivo di identificazione ed avranno la durata di 15 giorni. La normativa riguarder^(c383) : tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata; i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; i contratti di collaborazione di natura occasionale; i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo; i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci. (Gesuele Bellini) Disegno di legge approvato definitivamente dal Senato il 25.9.2007 - Gesuele Bellini


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