Via libera dalla Cassazione a chi rimprovera l'operato dei vigili. Il rimprovero, secondo la Corte, quando viene mosso dai cittadini, non solo costituisce un legittimo esercizio di critica ma può diventare utile per l'intera collettività
E così la Corte (Sentenza 36077/2007) ha annullato una doppia condanna per diffamazione inflitta a un anziano della Provincia di Venezia che aveva segnalato al Sindaco e alla Giunta il cattivo operato di cinque vigili urbani.
Condannato dai Giudici di merito, l'uomo è stato assolto dalla Corte che, accogliendo il suo ricorso, ha chiarito “le espressioni con le quali si qualifichi criticamente il comportamento dei vigili nell'esercizio delle rispettive funzioni presenta in modo netto ed evidente il requisito della pertinenza al pubblico interesse”. Questo a patto che i rimproveri non vadano a colpire la persona ma l'operato della stessa. I Giudici di Piazza Cavour rimarcano che "il modo con il quale il vigile urbano esplica il proprio ufficio nelle molteplici sue manifestazioni, legittime e, in ipotesi meno legittime, e' di palese interesse della collettività, posto che la stessa rappresenta il soggetto al quale quelle attività sono rivolte e nel cui interesse sono svolti in genere i servizi comunali, essendo altresì tale soggetto chiamato a garantire, dal punto di vista finanziario, il funzionamento della stessa macchina comunale".
Dopo la condanna per diffamazione inflittagli dalla Corte d’Appello di Venezia, la Corte di Cassazione, ha decretato la sua non punibilità ricordando che “il limite della continenza deve ritenersi superato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica".
Tale limite è stato rispettato dal cittadino che con un linguaggio seppur colorito ha voluto denunciare un comportamento poco efficiente della polizia municipale.
La Corte afferma che il veneziano nella sua lettera al sindaco non ha riportato "l'addebito di fatti illeciti falsi, evenienza che avrebbe comportato l'esclusione della scriminante, ma la connotazione della altrui attività in termini generali di grave negligenza e tale evento indubbiamente" rientra "nel perimetro della critica lecita".
E così la Corte (Sentenza 36077/2007) ha annullato una doppia condanna per diffamazione inflitta a un anziano della Provincia di Venezia che aveva segnalato al Sindaco e alla Giunta il cattivo operato di cinque vigili urbani.
Condannato dai Giudici di merito, l'uomo è stato assolto dalla Corte che, accogliendo il suo ricorso, ha chiarito “le espressioni con le quali si qualifichi criticamente il comportamento dei vigili nell'esercizio delle rispettive funzioni presenta in modo netto ed evidente il requisito della pertinenza al pubblico interesse”. Questo a patto che i rimproveri non vadano a colpire la persona ma l'operato della stessa. I Giudici di Piazza Cavour rimarcano che "il modo con il quale il vigile urbano esplica il proprio ufficio nelle molteplici sue manifestazioni, legittime e, in ipotesi meno legittime, e' di palese interesse della collettività, posto che la stessa rappresenta il soggetto al quale quelle attività sono rivolte e nel cui interesse sono svolti in genere i servizi comunali, essendo altresì tale soggetto chiamato a garantire, dal punto di vista finanziario, il funzionamento della stessa macchina comunale".
Altre informazioni sulla sentenza
L’anziano cittadino aveva inviato una missiva infuocata nella quale “accusava i vigili urbani di elevare multe spronati dal raggiungimento di una somma messa a bilancio preventivo; di presentarsi con bardature vistose, pistole e manette come fossero in una terra di conquista: di avere scarso impegno nel lavoro, un certo menefreghismo; e di avere, nei rilevamenti dei sinistri stradali condotte inqualificabili che denotano scarsa professionalità, tanta superficialità mista ad incoscienza e presuntuosità".Dopo la condanna per diffamazione inflittagli dalla Corte d’Appello di Venezia, la Corte di Cassazione, ha decretato la sua non punibilità ricordando che “il limite della continenza deve ritenersi superato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica".
Tale limite è stato rispettato dal cittadino che con un linguaggio seppur colorito ha voluto denunciare un comportamento poco efficiente della polizia municipale.
La Corte afferma che il veneziano nella sua lettera al sindaco non ha riportato "l'addebito di fatti illeciti falsi, evenienza che avrebbe comportato l'esclusione della scriminante, ma la connotazione della altrui attività in termini generali di grave negligenza e tale evento indubbiamente" rientra "nel perimetro della critica lecita".




