La Riforma Cartabia tutela davvero i minori? Un'analisi critica sul ruolo dei servizi sociali, il diritto di difesa e l'ascolto dei bambini


Partiamo dall'articolo 473-bis.27 del Codice di Procedura Civile, introdotto dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022) che disciplina l'intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori.

La norma in esame prevede che "Il Giudice indica ai Servizi sociali o sanitari l'attività che devono svolgere e concede i termini per il deposito delle relazioni periodiche.

Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori."

"Laddove tali valutazioni si riferiscono a profili della personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione."

In questo tipo di procedimento la "difesa è differita" non essendo consentito né all'avvocato né ad un consulente di parte di partecipare alle attività che vengono svolte dai servizi sociali.

Tale normativa, dunque, impedisce alla parte (genitori e minori) il diritto di difesa immediato, così che tutta l'attività che andranno a svolgere gli assistenti sociali è riassunta in una relazione che viene poi sottoposta al Giudice che dovrà valutarla e decidere.

Sebbene la norma preveda che il Giudice sia tenuto ad indicare, in modo specifico, l'attività che viene affidata ai Servizi sociali, tuttavia, nella pratica il sistema si complica:

prima di prendere decisioni drastiche sui minori, il Giudice dovrebbe convocare le parti, provvedere al loro ascolto, assumere tutte le informazioni sulla personalità dei soggetti che ne esercitano la responsabilità genitoriale, valutare la loro capacità genitoriale e, solo successivamente, decidere in ordine all'affidamento dei figli ai servizi sociali quale ultimo e residuale strumento di tutela del "superiore interesse del minore".

Invece, generalmente, il Giudice del Tribunale dei minori, già gravato da numerosi procedimenti, privo di risorse umane, basa la sua decisione unicamente sulle relazioni degli assistenti sociali che, assunta la veste di informatori del Giudice, diventano i veri giudicanti della vicenda familiare senza avere, molto spesso, la competenza specifica in quelle che sono le conclusioni cui giungono e che inducono il Giudice ad attenersi alle stesse a volte senza neanche tener conto delle difese svolte dai professionisti e, magari anche dai CTP che nulla possono in mancanza di ascolto in contraddittorio delle parti.

Con la riforma, in definitiva, si è dato in mano allo Stato, o meglio alla politica di turno ed al sistema sanitario, il potere di sindacare la gestione di un nucleo familiare allo scopo di uniformare il "modus vivendi" e gli indirizzi di vita al pensiero collettivo e all'unico standard di comportamento sociale, quello che, dal punto di vista prettamente soggettivo degli assistenti sociali, rappresenta il MODELLO esemplare del cittadino e della famiglia.

In tutta questa storia, che di etico ha ben poco per quelli che sono gli effetti ed i risultati, chi ci rimette sono principalmente i bambini, sempre più vittima di un sistema sordo e cieco che si nasconde dietro il vuoto della frase "il superiore interesse del minore".

In definitiva nessuno ascolta i bambini che vengono strappati con violenza da soggetti che si arrogano un potere straordinario, perché privi di vero controllo sulle loro competenze, a tanto autorizzati da una legge dalle maglie larghe, lasciata alla libera interpretazione di comodo, che consente loro di poter decidere dei figli altrui.

I Giudici, d'altra parte, che avrebbero pieni poteri per indirizzare il sistema ed evitare che, nello svolgimento delle funzioni non si superino i limiti e non si attuino veri e propri abusi, in una sorta di silenziosa accettazione, si attengono alle relazioni come ad una "verità assoluta" aumentando il potere degli ausiliari che assumono la veste di depositari della conoscenza umana e del vivere civile.

In definitiva, nella pratica si snatura anche la "ratio" della riforma nata per "semplificare il lavoro dei Giudici" servendosi di ausiliari pagati dai Comuni.

I Comuni, cui appartengono i servizi sociali, d'altra parte, non sempre sono muniti di strumenti e personale adatto e, inoltre, non va sottaciuto anche l'interesse sociale ed economico che gravita intorno al mantenimento dei centri e delle comunità.

I Giudici, sulla scorta delle relazioni, dovrebbero poi indirizzare gli organi sociali con le azioni più opportune a tutela dei minori, ma di solito essi si attengono a quelle suggerite dagli stessi operatori sociali senza operare verifica sulle competenze.

Eppure nel Piano Nazionale degli Interventi e Servizi Sociali 2021/2023 è ben precisato che: "il servizio sociale professionale, per quanto fondamentale, non esaurisce l'insieme delle professionalità necessarie all'espletamento dei servizi sociali. Varie altre professionalità sono necessarie, particolarmente in un approccio che vuole fondarsi sulla valutazione delle persone secondo un approccio multidisciplinare (…)

Il Decreto del Capo Dipartimento n. 268 del 7 agosto 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali consente di mettere in pratica quanto affermato con il Piano sociale integrato, favorendo una maggiore integrazione tra le diverse competenze professionali richieste per rispondere in maniera adeguata e completa alle necessità delle persone nei servizi sociali.

È emerso, pertanto, insistentemente, il bisogno di un'equipe multidisciplinare formata da psicologi, assistenti sociali, educatori professionali o pedagogisti, in collaborazione sistematica tra loro e interistituzionale, che possano operare in una dimensione di rete e di sviluppo della comunità.

Tuttavia, il bambino e la famiglia passano da un professionista ad un altro senza mai essere veramente sentiti, valutati attraverso relazioni che passano di mano in mano nell'ambito dello stesso sistema sociale, giudicati attraverso l'osservazione. È facile che un atteggiamento di "fastidio, di orgoglio o di "contrasto di idee e vedute", sia da parte dei genitori che da parte dei bambini, venga valutato e punito in una relazione negativa: "… i genitori, la madre , il padre sono oppositivi; i bambini non si adeguano perché c'è l'invischiamento con la figura materna……la madre è negativa per i figli!".

Queste le frasi ad effetto che vengono per lo più utilizzate nelle relazioni!

Ante riforma i Giudici, consci della delicatezza del ruolo ad essi affidato, si servivano di figure professionali adeguate (nomina di uno psicologo o psicoterapeuta o di un pedagogo infantile privato scelto da un albo professionale) e, solo a seguito di relazioni svolte in contraddittorio con i CTP, potevano decidere laddove venissero accertate patologie o situazioni gravi, tali da rendere i genitori inadeguati, ed investire poi i servizi sociali affinchè prendessero in carico i figli.

Oggi il Giudice non chiede mai agli assistenti sociali le loro competenze e quali metodi scientifici essi adottano. Nelle relazioni degli assistenti sociali, tali elementi non vengono nemmeno menzionati (a differenza delle relazioni degli esperti privati).

Di solito una relazione è a firma del Dirigente del Comune che, a sua volta, si è servito di collaboratori talvolta privi della necessaria competenza nello svolgimento delle attività che sarebbero esclusivamente di sua pertinenza.

Allo scopo di nascondere tutte le inefficienze e carenze del sistema l'attività degli assistenti sociali resta segreta, nessuno sa cosa succede durante i colloqui, così che, molto spesso, anche le frasi più semplici, in una relazione possono essere strumentalizzate ed utilizzate in maniera da snaturarne il senso. La mancanza di contraddittorio e la difesa differita rappresentano una violazione del diritto di difesa del minore, affidato ad un curatore speciale completamente estraneo ai fatti, alla famiglia e persino al suo assistito di cui non conosce i bisogni e che spesso neanche conosce!

Prima della Riforma Cartabia gli psicologi del Tribunale, nell'ascoltare i minori e le parti registravano i colloqui affinchè il Giudice potesse esercitare il controllo laddove non fosse stato lo stesso Giudice ad ascoltare parti e minori.

Nessuna verifica oggi viene esercitata sull'attività dei Servizi Sociali anche se poi, tutta la responsabilità decisionale grava sul Giudice.

Il Giudice in genere deve svolgere il controllo:

  • con un mandato specifico: Il giudice non può dare mandati generici; deve indicare puntualmente l'attività demandata ai servizi (es. monitoraggio, sostegno).
  • valutare la struttura della Relazione: le relazioni devono distinguere nettamente tra fatti accertati, dichiarazioni delle parti e valutazioni degli operatori.
  • Valutare la Metodologia Scientifica: le valutazioni su profili di personalità devono basarsi su dati oggettivi e metodologie riconosciute.

Ma come possono i Giudici valutare se tali relazioni sono fondate, se sono state assolte in maniera oggettiva e non siano invece frutto di opinioni e nei casi più gravi di attacchi gratuiti di donne verso altre donne delle quali non approvano l'educazione dei figli?

C'è una differenza abissale fra il colloquio gestito dagli assistenti sociali e quello gestito dallo psicologo, in particolare con una utenza minore.

Una prima distinzione sta nel fatto che l'oggetto di studio e di analisi della psicologia è la mente dell'uomo; non è così per il servizio sociale il quale fonda le sue radici di studio, nel percorso di socializzazione del cittadino e il cui compito è principalmente l'osservazione.

  • Lo psicologo durante il colloquio cerca di capire, di interpretare, di analizzare ciò che l'altro sta vivendo al fine di individuare quelle microfratture, le quali causano o hanno causato quello stato di "malessere" ed è in ciò che successivamente lo psicologo opera.
  • L'assistente sociale è in stretto rapporto con la realtà osservata e non percepita (come nel caso della psicoanalisi dove si lascia spazio all'interpretazione); perciò lo strumento del colloquio di servizio sociale è utilizzato al fine di creare innanzitutto, un rapporto di fiducia con un'utenza sia minorenne sia con una più adulta. L'assistente sociale è chiamato quindi ad effettuare una attenta valutazione di quella specifica e singola situazione osservata; da questo successivamente si arriverà ad organizzare un progetto di aiuto, il quale per esempio potrà chiamare in causa anche la professionalità dello psicologo.

Psicologo, psicoterapeuta, psichiatra e psicoanalista sono figure professionali distinte, con diversi ruoli, competenze e specializzazioni.

  • Lo psicologo può avere una semplice laurea triennale, aver svolto un tirocinio di mesi 6, ed essere iscritto all'albo B, mentre se è munito di Laurea magistrale ed un tirocinio di un anno, si può iscrivere all'albo A dell'albo degli psicologi. Lo psicologo offre un sostegno psicologico, il che aiuta ma non possiede l'abilitazione alla psicoterapia e non può trattare disturbi psicologici.
  • Lo psicoterapeuta è un professionista della salute mentale con laurea in medicina o laurea magistrale in Psicologia che prosegue gli studi con un percorso della durata quadriennale frequentando Istituti di specializzazione in psicoterapia riconosciuti dal Miur, per i vari approcci ed ha un tirocinio continuativo. Lo psicoterapeuta può fare diagnosi e suggerire percorsi di terapia.
  • Lo psicoanalista guida il paziente nell'esplorazione del suo inconscio attraverso la psicoanalisi e ricerca e cura i disturbi ed i disagi psichici.
  • Lo Psichiatra ha la laurea in Medicina direttamente abilitante ma con un percorso quadriennale dopo la laurea. La psichiatria, come branca della medicina si occupa della salute mentale e dei comportamenti patologici. E' in grado di valutare il paziente da un punto di vista mentale e fisico, può diagnosticare disturbi patologici e proporre cure che possono prevedere la psicoterapia con prescrizione di medicinali.

Nello stesso campo degli psicologi e degli psicoterapeuti si attua poi una specializzazione per l'infanzia e si ha lo psicologo infantile e lo psichiatra infantile.

Altre figure che non attengono però ai suddetti campi, tra i quali l'educatore ed il mediatore, che svolgono compiti che possono appartenere anche a soggetti con formazioni e lauree diverse, e sono iscritti in albi a seguito di percorsi formativi di circa un anno.

Ora, sebbene tutte le suddette figure professionali possano svolgere attività di consulenza, la specializzazione necessaria nel campo dell'infanzia è maggiore e diversa. Purtroppo, spesso la consulenza sui minori viene affidata a psicologi senza adeguata preparazione o al servizio di neuropsichiatria infantile che valuta le patologie in senso medico. Non è dunque possibile affidare la valutazione dei bambini a soggetti privi delle necessarie esperienze sul campo ed adeguatamente preparati e, soprattutto, è necessaria anche la valutazione dei conflitti di interesse.

Non si può ignorare, poi, che le procedure vengano attuate in situazioni che richiedono pochi rischi e non in quelle davvero disagiate. Non risulta che gli assistenti sociali abbiano sottratto i figli dei rom o di affiliati a clan camorristici o mafiosi dei quali è nota la grave condizione di vita.

Per questo sono i Giudici che dovrebbero e potrebbero mettere ordine in questa delicata materia valutando con il proprio buonsenso e con la propria capacità di ascolto, oltre che di valutazione critica delle stesse relazioni, quando affidare famiglie e minori ai servizi sociali la cui funzione è di monitoraggio, controllo e accertamento: null'altro!

Prima di "punire i bambini" mettendoli in cattività, sottraendoli ai loro primari affetti ed alle loro sicurezze, magari solo perché hanno dei genitori con idee antiquate o troppo moderne, volendo renderli conformati a modelli che oggi non possono più rappresentare uno standard, bisognerebbe pensarci su mille volte ed in ogni caso valutare se essi, in quella realtà, sono felici o infelici, unico elemento di certezza sul benessere psico-fisico di un bambino e unico fondamento per farne una persona sana e non disadattata.

Tale sistema distorto e contorto purtroppo esercita violenza sul bambino. Ma un bambino violentato che tipo di evoluzione psicologica avrà?

È fondamentale dare risposta ad un tale interrogativo per valutare un eventuale allontanamento dalle famiglie ed utilizzare lo strumento della sottrazione come estrema ratio solo in caso di reale e concreto pericolo. 


United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi

a cura dell'Avv. Rosa Di Dato, psicologo e psicoterapeuta


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